Mediazione - Studio Legale Mammana

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                                                Mediazione

Nel 2010 il legislatore italiano ha introdotto l’Istituto della Mediazione con il D. Lgs 28/10 recependo una direttiva europea, già in vigore in altri stati della Comunità Europea.

E’ un tipo di ADR, acronimo di Altenative despute Resolution, cioè  un metodo  per risolvere dispute alternativo al tradizionale giudizio ordinario.                                      
La Mediazione è una valida alternativa ad azioni processuali che potrebbero diventare anche  lunghe e costose ed ha rivoluzionato l’approccio al mondo della giustizia. Infatti è obbligatoria in alcune materie civili (locazione, diritti reali, responsabilità medica, ecc.) per cui non si può  iniziare un giudizio civile prima di aver intrapreso il procedimento di mediazione.
Ho approfondito l’istituto frequentando corsi di formazione sull’argomento tenuti dall’Associazione Equilibrio a cadenza biennale dal 2011 quando sono diventata mediatrice presso l’ Organismo di Mediazione del Foro di Busto Arsizio fino ad oggi.
 
Sono profondamente convinta delle ottime potenzialità della mediazione; infatti mentre le cause lacerano definitivamente il tessuto sociale, la mediazione cerca di ripararlo, mettendo le parti in comunicazione diretta e rendendole protagoniste della procedura, a differenza del processo dove le parti subiscono l’autorità di chi decide per loro.
E’ come se le parti diventassero improvvisamente maggiorenni  e capaci, con l’aiuto di mediatore e dei loro avvocati, di risolvere autonomamente i loro problemi giuridici.
Compito del mediatore è aiutare le parti a comunicare i loro dissidi e cercare una soluzione condivisa della vicenda. Non è impossibile. Perché sono convinta che nella maggior parte dei casi, le parti desiderano veramente  risolvere il problema.
Ci sono vari tipi di mediazione:

1  -  Mediazione volontaria  od  obbligatoria prima di accedere alla causa
2  -  Mediazione congiuntamente richiesta al giudice in corso di causa
3 - Mediazione delegata dal Giudice stesso, quando, magari anche in fase di appello, si rende conto che è interesse delle parti definire una controversia che, indipendentemente dalla vittoria in giudizio dell’una o dell’altra potrebbe nuocere ad entrambe.
Quando  le parti si  “imbarcano” in una controversia non sempre sono pienamente informate ed uno dei compiti del mediatore è quello di prospettare alle parti l’effettiva rilevanza di un processo civile; perché le parti non sanno, ad esempio, che possono intervenire molteplici fatti (anche non giuridici) che influenzano, non sempre positivamente, l’andamento di una causa, ad esempio la chiusura di una società  o il suo fallimento; ma molte altri fatti ancora spesso imprevedibili.
Sono proprio tutti consapevoli che perfino diritti sanciti in una sentenza possono, di fatto, essere spesso frustrati, ad esempio per la difficoltà od impossibilità dell’esecuzione della sentenza?
Nella mediazione, a parte la brevità, perché il processo di mediazione dura circa tre mesi, le parti sono anche portate ad eseguire spontaneamente le obbligazioni perché le hanno assunte volontariamente.
 
Molto spesso avviene che le parti siano prostrate dall’andamento di una causa, iniziata da vari anni  che si dipana nel primo grado, nel secondo e nel processo di Cassazione; ad aggravare la causa  possono intervenire procedimenti cautelari o di urgenza che si intersecano al procedimento principale appesantendolo ulteriormente sotto vari profili; non solo i diritti controversi creano stress e frustrazione alle parti,  ma le spese legali inevitabilmente aumentano.
 
Ciò non significa che si debba escludere l’azione in giudizio, ma va affrontata solo se strettamente necessaria.
Esistono metodi di risoluzione alternativi, come la mediazione, che non attua il tradizionale schema “io vinco tu perdi” del processo civile, che spesso è vissuto come una battaglia all’ultimo sangue dove il nemico va annientato.
La mediazione attua lo schema io vinco /tu vinci, perché si basa sulla soluzione degli interessi, non solo sui diritti.
Bisogna agire in modo informato; la mediazione è utile anche nel caso in cui non raggiunga risultato positivo, perchè le parti hanno avuto l’occasione di parlarsi in una situazione protetta, di focalizzare le problematiche che le impegnano e sono certamente più consapevoli della loro posizione e delle implicazioni di una causa. Può avvenire che alcune parti in mediazione si riescano ad accordare, altre no nella medesima mediazione, quindi la causa successivamente radicata risulta semplificata dalla diminuzione del numero delle parti in contesa e del numero delle questioni da risolvere.
E’ quindi opportuno far effettuare sempre, sia prima che dopo l’inizio di una causa, l’analisi del conflitto da parte di professionisti indipendenti ed estranei ai fatti ed atti della procedura da avviare o già avviata.
L’analisi del conflitto giudiziario può aiutare le parti a decidere, anche di uscirne, oppure di proseguire la vertenza, ma in modo informato.
Pensiamo a quante e quali risorse può liberare la mediazione volta all’accordo in una situazione di fatto bloccata!

Infine dobbiamo sapere che l’attività di mediazione gode della riservatezza ed è seriamente regolamentata dalla legge con un sistema di incompatibilità per garantire la effettiva terzietà del mediatore, quando agisce all’interno dell’Organismo di Mediazione.


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Iscritta all'Ordine degli Avvocati del Foro di Busto Arsizio
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