Il fallimento travolge e coinvolge vari gruppi sociali collegati all’attività ormai non più economicamente vitale.
Nel momento in cui si verifica, ogni altro procedimento giudiziario nei confronti del fallito è sospeso e bisogna relazionarsi con il Curatore fallimentare, non più con il fallito.
Ho avuto modo di seguire vari aspetti dell’istituto, dal fallito che deposita in proprio l’istanza perché non riesce più a continuare la sua attività, ai creditori che insinuandosi al passivo con crediti di varia natura possono essere più o meno soddisfatti dalla procedura, vantando diversi gradi di privilegio, oppure proprietari di beni che si trovano nella disponibilità del fallimento, ma anche i locatori degli immobili dove il fallito svolgeva l’attività e molte altre fattispecie ancora.
Oltre al fallimento ho seguito anche altre procedure concorsuali.
Sempre ho cercato di affrontare la problematica in modo pragmatico, con attenzione al risultato.
Anche il privato può trovare una via d’uscita dal sovraindebitamento.
Nel 2012 è entrato in vigore anche l’istituto della composizione delle crisi da sovraindebitamento ed esdebitazione con la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2012, n. 24 e recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche’ di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.
Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo stesso.
Il piano dovrà prevedere le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti, le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.
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