Valutiamo insieme l’applicabilità dell’Amministrazione di sostegno al caso che Vi preoccupa passando poi a radicare la procedura per ottenerne la nomina.
Nel caso in cui al contrario, abbiate ricevuto la notifica di un ricorso per amministrazione di sostegno ed intendiate opporvi, valutiamo insieme la giusta strategia per farlo.
La Legge 6/2004 che ha istituito la figura dell’Amministratore di Sostegno ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
Ha infatti modificato il codice civile per cui la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
La Procedura: Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell’articolo 406 c.c.
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